I corsi abilitanti da 60 CFU

Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni nella L. 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto la nuova disciplina per la formazione iniziale e l’accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria, a cui poi ha fatto seguito il D.L. n. 75 del 22 giugno 2023, convertito con modificazione nella L. 10 agosto 2023, n. 112, che ha previsto ulteriori percorsi di abilitazione.

✅ Con particolare riferimento al percorso standard che deve seguire chi intende conseguire l’abilitazione, questo è costituito da:

a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU\/CFA;

b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

⚡️ “I percorsi di formazione iniziale si concludono con una prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia”.

🧩 Il DCPM (Decreto sui nuovi percorsi abilitanti per i docenti) del 2 agosto scorso definisce, tra gli altri, il percorso di acquisizione dei 60 CFU\/CFA. La struttura dei 60 CFU\/CFA include:

🔹 10 CFU\/CFA in Discipline di area pedagogica;

🔹 15 CFU\/CFA di tirocinio diretto per la specifica classe di concorso;

🔹 5 CFU\/CFA di tirocinio indiretto;

🔹 3 CFU\/CFA sulla Formazione inclusiva delle persone con BES\/DSA;

🔹 3 CFU\/CFA in Disciplina di area linguistico-digitale;

🔹 4 CFU\/CFA in Disciplina psico-socio-antropologiche;

🔹 18 CFU\/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento;

🔹 2 CFU\/CFA in Discipline della legislazione scolastica.

🔍 Il riconoscimento dei CFU già acquisiti è possibile secondo i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Ad esempio, sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti sulla base del previgente ordinamento. Inoltre, i CFU e CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il Profilo come da allegato A, possono essere riconosciuti secondo le Linee guida di cui all’allegato B al Decreto.

📚 Speriamo che queste informazioni siano state utili per comprendere meglio i corsi abilitanti da 60 CFU! Per ulteriori dettagli e chiarimenti, non esitare a contattarci. 💬📞

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