TFA Sostegno e Master: è consentita la contemporanea iscrizione se il master non ha frequenza obbligatoria

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 12 APRILE 2022 N. 33 📌

La legge 12 aprile 2022 n. 33 ha previsto la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi universitari. In particolare, l’art. 1 comma 1 della legge afferma che ogni studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

❗️LIMITAZIONI E CHIARIMENTI ❗️

Tuttavia, l’art. 1 comma 2 sottolinea che non è consentita l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, né allo stesso corso di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

📌IL CASO DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 📌

Rispetto al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (rinominato TFA sostegno), la legge 12 aprile 2022 n. 33 e i relativi decreti attuativi non disciplinano esplicitamente la possibilità della contemporanea iscrizione.

✅ Tuttavia, le FAQ Ministeriali ufficiali chiariscono che il corso di specializzazione per le attività di sostegno non può essere equiparato ai corsi di specializzazione per fini di doppia iscrizione. Nonostante ciò, la doppia iscrizione è normativamente possibile, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 930\/2022.

⛔️L’ARTICOLO 3 DEL DECRETO MINISTERIALE 930\/2022 ⛔️

L’art. 3 del D.M. 930\/2022 stabilisce che, se uno dei due corsi di studio prevede frequenza obbligatoria secondo il rispettivo regolamento didattico, è consentita l’iscrizione a un secondo corso di studio senza obblighi di frequenza. Questa disposizione non si applica ai corsi di studio in cui la frequenza obbligatoria riguarda solo le attività laboratoriali e di tirocinio.

✅ Questo significa che è possibile la contemporanea iscrizione, a condizione che il corso di specializzazione per le attività di sostegno sia considerato a frequenza obbligatoria secondo l’art. 3 del D.M. 930\/2022.

🔎 Per ulteriori informazioni e chiarimenti, si invita a fare riferimento alla legge 12 aprile 2022 n. 33, ai decreti attuativi e alle FAQ Ministeriali ufficiali relative al TFA sostegno e alla possibilità di doppia iscrizione.

🔒 Ricordate di verificare attentamente i regolamenti didattici dei corsi di studio interessati per garantire la conformità ai requisiti previsti.

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